PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Caserta una sezione distaccata della corte di appello di Napoli, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nel circondario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 2.

      1. È istituita in Caserta una sezione della corte di appello di Napoli, in funzione di corte di assise d'appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 3.

      1. È istituito in Caserta un ufficio distaccato della procura generale di Napoli per le funzioni di pubblico ministero presso le sezioni distaccate in Caserta della corte di appello di Napoli.

Art. 4.

      1. È istituita in Caserta una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Napoli con giurisdizione comprendente la provincia di Caserta.

Art. 5.

      1. Il Ministro della giustizia stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché determina

 

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l'organico e le strutture necessarie al loro funzionamento, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

Art. 6.

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello e alla corte di assise d'appello di Napoli, nonché i giudizi pendenti davanti al tribunale per i minorenni di Napoli appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio delle sezioni istituite dalla medesima legge, sono devoluti alla cognizione di tali sezioni.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili di vecchio rito che, alla data di cui al medesimo comma 1, sono state rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 353 del codice di procedura civile, a quelle di muovo rito dopo la precisazione delle conclusioni e ai procedimenti penali per i quali è stato notificato il decreto di citazione alla medesima data.

Art. 7.

      1. Gli eventuali oneri correnti connessi all'attivazione degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 devono essere contenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.